Strati geologici di merda: il referendum sulla giustizia.

Essendo io il creatore della Teoria della Montagna di Merda, quando mi trovo a parlare di giustizia e ricevo in risposta onde telluriche di merda, non posso che provare a inquadrarle nella teoria. Perché, alla fine, esiste una retorica ricorrente: frasi prefabbricate che tornano sempre uguali. Ricorrenti, appunto. Non logiche.

La prima boiata stratificata che sento, quando si parla di Garlasco o, adesso, dell’omicidio di Rimini, è: “Ah, se solo avesse vinto il referendum sulla separazione delle carriere”.

Questa frase sa di dissonanza cognitiva. Perché, anche se quel referendum fosse passato, non avremmo ottenuto giudici più competenti, periti migliori, indagini meno raffazzonate o processi capaci di capire davvero informatica forense, DNA, chimica, tabulati, geolocalizzazioni e catene di custodia. Avremmo ottenuto un’altra architettura del potere giudiziario. Non una bacchetta magica.

L’idea sembra corretta solo se raccontata in modo infantile: separiamo le carriere, così il giudice diventa davvero terzo rispetto al pubblico ministero. Fine. Applausi.

Peccato che non funzioni così.

Prima cosa: il giudice non avrebbe smesso di essere magistrato. Anche nella riforma, giudici e pubblici ministeri restavano magistrati. Si separavano le carriere: da una parte la magistratura giudicante, dall’altra quella requirente.

Seconda cosa: il problema disciplinare non spariva. Oggi l’articolo 105 della Costituzione attribuisce al CSM anche i provvedimenti disciplinari sui magistrati. La riforma avrebbe spostato questa funzione su una nuova Alta Corte disciplinare.

L’Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma sarebbe stata composta da 15 giudici:

Componente Numero Come scelti
“Laici” nominati dal Presidente della Repubblica 3 Professori ordinari di diritto o avvocati con almeno 20 anni di esercizio
“Laici” sorteggiati da un elenco formato dal Parlamento in seduta comune 3 Professori ordinari di diritto o avvocati con almeno 20 anni di esercizio
Magistrati giudicanti 6 Estratti a sorte tra magistrati giudicanti con almeno 20 anni di funzioni giudiziarie e funzioni di legittimità
Magistrati requirenti 3 Estratti a sorte tra magistrati requirenti con almeno 20 anni di funzioni giudiziarie e funzioni di legittimità

Quindi, in sintesi: 9 magistrati e 6 laici.

Non era un organo “popolare”, né un organo esterno in senso sociologico alla magistratura. Era un nuovo organo costituzionale, separato dai due CSM, ma formato in maggioranza da magistrati. In che modo sia una “separazione”, se poi nell'alta corte disciplinare giudici e inquirenti si mescolano, lo sapete solo voi.

Il presidente sarebbe stato eletto dall’Alta Corte stessa tra i 6 membri “laici”, cioè quelli nominati dal Presidente della Repubblica o sorteggiati dall’elenco parlamentare. I membri sarebbero durati 4 anni, senza rinnovo.

Quindi no: non sarebbe arrivato “il popolo” a controllare i magistrati. Sarebbe arrivato un altro organo costituzionale, con una diversa architettura. Che comunque avrebbe mescolato di nuovo le carriere che si volevano separare. Solo, si mischiavano al livello piu' alto.

Il punto, quindi, non è “referendum sì” o “referendum no”. Il punto è che questa riforma non rispondeva al problema.

Se il problema è che in un’indagine si sbagliano analisi, si contaminano prove, si leggono male i tabulati, si costruiscono castelli narrativi su consulenze fragili, allora la separazione delle carriere non risolve quasi nulla. Perché quello non è un problema di geometria costituzionale tra giudice e pubblico ministero. È un problema di qualità tecnica della giustizia.

E lì comincia la vera montagna di merda.


Il punto è che si mescolano due problemi diversi.

Il primo è un problema di qualità tecnica della giustizia: indagini fatte male, perizie deboli, prove trattate peggio, giudici e pubblici ministeri costretti a decidere su materie che spesso non capiscono davvero.

Il secondo è un problema di rapporto tra giustizia e politica.

Il gioco di molti politici consiste proprio in questo: fingere di voler risolvere il primo problema, quello tecnico, mentre in realtà stanno regolando il secondo, cioè il rapporto di forza tra potere politico e potere giudiziario.

Per capirlo, basta guardare spannometricamente a come si è evoluta la giustizia italiana. Possiamo dividerla in tre fasi.

Quindi no: il problema della giustizia italiana non nasce ieri, e non si risolve con lo slogan del momento. È una stratificazione storica. Prima lo Stato sabaudo sospetta del cittadino. Poi il fascismo codifica l’autorità dello Stato. Poi la Repubblica prova a mettere garanzie costituzionali sopra una macchina che, per decenni, resta culturalmente molto più vecchia della Costituzione che dovrebbe servire.

E quando oggi un politico dice che vuole “riformare la giustizia” per risolvere il problema della qualità, spesso sta facendo un trucco. Sta parlando di perizie, errori giudiziari e processi mediatici. Ma sta legiferando sul rapporto tra politica e magistratura.


In altri paesi, invece, l’intenzione antifascista ha prodotto una riforma molto più profonda del diritto.

In Germania, per esempio, la cultura giuridica del dopoguerra ha sviluppato una sensibilità fortissima verso un rischio preciso: il ritorno del diritto penale del nemico. In tedesco si parla di Feindstrafrecht, contrapposto al Bürgerstrafrecht, il diritto penale del cittadino.

Il punto è semplice: uno Stato liberale non dovrebbe costruire il diritto penale partendo dal nemico da colpire, ma dal bene giuridico da proteggere. Non: “chi vogliamo punire?”. Ma: “chi o cosa stiamo proteggendo?”.

Altrimenti si torna alla logica dei “nemici dello spirito tedesco”, dei sabotatori morali, dei degenerati, dei sovversivi, degli elementi antisociali. Tutte categorie perfette per uno Stato autoritario, perché permettono di punire una persona per ciò che rappresenta, non per il danno concreto che produce.

In Italia, invece, questa igiene concettuale è molto meno forte. Prendete la bestemmia. L’articolo 724 del codice penale è stato depenalizzato: oggi non è più reato, ma illecito amministrativo. Però il meccanismo mentale resta interessante: si identifica benissimo chi punire, cioè chi bestemmia pubblicamente, mentre il bene protetto rimane evanescente. La divinità? Il sentimento religioso? Il buon costume? La pubblica decenza? Non potete portare la Madonna in tribunale e chiederle come si senta a essere chiamata così.

Lo stesso vale per la vecchia idea di “buon costume”. Nel diritto penale moderno il costume sociale non dovrebbe bastare. Se vuoi punire penalmente qualcuno, devi identificare un bene giuridico concreto, non limitarti a dire che “non si fa”, o che “la gente perbene si scandalizza”.

Prendete gli atti osceni. In Italia l’articolo 527 del codice penale oggi distingue: l’atto osceno in luogo pubblico, di regola, è illecito amministrativo; torna a essere reato quando avviene in luoghi abitualmente frequentati da minori e c’è il pericolo che essi vi assistano. Ed ecco la differenza: se dite “è osceno perché offende il costume”, state proteggendo una nebbia. Se dite “ci sono minori concretamente esposti”, state identificando un bene giuridico preciso.

Qui bisogna capire una differenza profonda.

In Germania gli atti sessuali in pubblico non sono “liberi”, e non è vero che non possano mai diventare penali. Esiste il §183a dello Strafgesetzbuch, che punisce chi compie atti sessuali in pubblico provocando intenzionalmente o consapevolmente pubblico scandalo. Quindi il penale esiste.

Ma la differenza è nel modo in cui ci si arriva.

Non basta dire: “è contro gli usi e costumi”. Non basta evocare il buon costume, la decenza, la morale pubblica, o il fastidio estetico del giudice settantenne. Nel diritto penale tedesco il costume sociale non può funzionare, filosoficamente parlando, come fonte autonoma di punizione. Niente common law. Nessuna pena se non esiste una legge. Il penale deve passare da una fattispecie legale precisa e da un bene protetto identificabile.

Se manca questo, al massimo entriamo nel campo dell’illecito amministrativo, dell’ordine pubblico, della multa. Non nel processo penale come rito morale dello Stato.

Per questo, nella pratica, molti comportamenti che in Italia verrebbero letti subito con la lente dell’osceno, del buon costume o della pubblica decenza, in Germania sono molto più tollerati o trattati in modo amministrativo. Se due adulti scopano in un posto appartato del parco e nessuno viene concretamente coinvolto, non è automatico che parta il teatrino penale.

Il salto al penale richiede qualcosa di più: per esempio che l’atto sia pubblico, che provochi consapevolmente scandalo, oppure che siano coinvolti o esposti minori. A quel punto il bene protetto non è più la “morale” in astratto. Diventa qualcosa di più concreto: la pace pubblica, la libertà altrui di non essere coinvolti, oppure la protezione dei minori.

Ed è qui la differenza culturale. In Italia sopravvive spesso l’idea che lo Stato possa punire perché qualcosa “non si fa”. In Germania, dopo il nazismo, questa logica è molto più sospetta: se vuoi punire penalmente qualcuno, devi dire con precisione quale bene stai proteggendo. Non basta indicare chi vuoi colpire.

Ed è esattamente questo che manca spesso al dibattito italiano: non si discute quale bene giuridico venga protetto. Si discute chi meriti di essere colpito.

In Italia questa riflessione non avviene davvero.

Dopo il fascismo si chiudono i tribunali speciali. La Costituzione vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, e questo è giustissimo. Ma ci si ferma lì. Si elimina l’organo più visibilmente fascista, quello con il fez e il manganello istituzionale. Non si fa, invece, la domanda più importante:

Quale parte della giustizia è inerentemente fascista?

Non nel senso banale: “questa norma è stata scritta durante il fascismo, quindi è fascista”. Sarebbe troppo facile, e anche sbagliato. Il punto è diverso.

Una norma, una procedura, un concetto giuridico possono essere fascisti non perché portano la data del Ventennio, ma perché funzionano bene dentro un regime fascista. Perché permettono allo Stato di identificare un nemico, colpirlo, umiliarlo, processarlo come corpo estraneo alla comunità, senza dover spiegare con precisione quale bene concreto venga protetto.

Oppure possono essere fascisti se hanno gli stessi problemi di funzionamento dello stato fascista.

Questa domanda, in Italia, non viene posta fino in fondo.


Andiamo allora a vedere in che cosa è fascista la giustizia italiana. Non solo nei principi, ma anche nei risultati.

Per prima cosa: il fascismo è il regime della mediocrità e delle cose facili, poi amplificate dalla propaganda come vittorie enormi. Una cosa relativamente semplice è bonificare le paludi e trasformarle in terra coltivabile; una cosa difficile è portare chimica, meccanizzazione, credito agrario, infrastrutture e alfabetizzazione tecnica nelle campagne, come fecero altri paesi. Per dirne una.

Del resto, se in vent’anni di potere assoluto non risolvi almeno uno dei problemi cronici del tuo paese, le possibilità sono due: o non li conosci, o non sai come risolverli. L’Italia arriva alla Seconda guerra mondiale con molti degli stessi problemi industriali, sociali, tecnologici ed economici che aveva all’inizio del regime. Semplicemente, il fascismo li nega, li copre con la retorica, oppure pretende di averli già risolti perché ha inaugurato qualcosa, tagliato un nastro, fatto marciare qualcuno in uniforme.

Ripeto: mediocrità e sciatteria, con sopra un enorme apparato retorico per abbellire tutto.

Il fascismo è questo: un regime di soluzioni facili, competenza mediocre, culto dell’autorità e propaganda urlata. Una macchina che non risolve i problemi difficili, ma produce cerimonie, slogan, nemici e applausi comandati.

E questo si riflette su tutti i processi dello Stato che ne rimangono infetti. Diventano sciatti, incompetenti e retorici. Non cercano la verità tecnica: cercano una narrazione convincente. Non risolvono la complessità: la semplificano fino a renderla processabile. Non ammettono di non sapere: recitano sicurezza.

Ed è qui che la giustizia italiana mostra ancora il suo lato peggiore.


Il primo problema che si vede subito è la misera importanza data nei tribunali alle perizie tecniche.

Contano quelle dell’accusa, certo, ma già filtrate a monte: qualcuno decide cosa esaminare e cosa no, quali tracce diventano prova e quali invece restano rumore di fondo. E comunque i periti non hanno vera autorità scientifica: nel processo finiscono spesso trattati come testimoni un po’ più nerd degli altri.

In una delle prime perizie che feci, peraltro pro bono, qualcuno aveva scritto che un computer poteva condividere in rete i dati di un CD porno perché aveva un cavo modem RJ-11 che andava nel muro. Allegata fotografia del cavo, con righello. Quindi, secondo loro, lo faceva.

Nemmeno la testimonianza di un docente di informatica della facoltà di ingegneria di Bologna riuscì a convincere il tribunale che si trattava di una boiata immane: a fare il server non è il cavo, è il computer. Il cavo, al massimo, fa il cavo. Concetto audace, me ne rendo conto.

Questo viene anche dal vecchio disprezzo, di memoria gentiliana, per la tecnica. Giovanni Gentile era un filosofo idealista, anzi l’idealista ufficiale del fascismo: per quella cultura, la tecnica era roba minore, materiale, quasi servile. Le cose alte erano lo Spirito, il Diritto, la Nazione, la Storia, possibilmente con la maiuscola.

Non si poteva certo consentire che l’opinione di un misero tecnico valesse più di una massima latina di Sbrombonio da Tarallica, noto giurista romano del secolo π A.T. (Avanti Tutta). Gentile non lo avrebbe mai consentito.


Risultato pratico? Altro aneddoto, altro processo.

Dico a un giudice che, se usi come password il terzo nome più dato ai bambini nati a Bologna — dati dell’anagrafe in mano — sei chiaramente esposto a un attacco basato sul dizionario. Spiego anche cosa sia un attacco a dizionario: provare in automatico parole probabili, nomi comuni, date, combinazioni banali.

Risultato: viene tirata in ballo la “logica dei fatti umani”.

Secondo questa logica, non puoi davvero indovinare una password, perché alla fine non sai se quel nome sia quello del figlio, del cane, della moglie, dell’amante, del santo patrono o del centrocampista della primavera del Bologna nel 1987.

Quindi, per loro, Luca1999 è una password formidabile. Inattaccabile. Una fortezza crittografica. Il Fort Knox dell’idiozia digitale.

Perché? Perché la “logica dei fatti umani” lo dice. E siccome la legge è gerarchicamente superiore alla tecnica, se la tecnica dice che quella password è debole, peggio per la tecnica.

La realtà, ovviamente, è l’opposto: un attacco non ha bisogno di conoscere la psicologia profonda dell’utente. Non deve sapere se Luca sia il figlio o il cane. Deve solo sapere che “Luca” è un nome comune, che “1999” è un anno plausibile, e che milioni di persone scelgono password esattamente così.

Ma questo, in tribunale, rischia di diventare un dettaglio. Perché la macchina prova combinazioni; il giudice cerca intenzioni. E quando il giudice pretende di spiegare la macchina usando solo le intenzioni, il processo entra nel medioevo con il Wi-Fi.

E così la “logica dei fatti umani” vince sul calcolo dell’informazione secondo Shannon.

Ed è così che una password debole diventa forte per sentenza.

Insomma, la giustizia italiana eredita la convinzione gentiliana che uno sloagan, come “logica dei fatti umani” sia superiore ad una teoria matematica provata, semplicemente per via del maggiore filosofo fascista, Gentile.

E quindi, esiste un modo chiaro di scrivere una perizia tecnica: metteteci Ulisse e Plinio il Vecchio, e siete credibili. Amen.

In televisione potete discutere quanto volete delle prove, tanto sono questioni tecniche, e per i giudici non contano un cazzo di niente. Se Artemisio da Pompana ha detto che i maiali volano, giuridicamente volano.

Ah, per la cronaca: anche quando dimostri che un computer non diventa un server solo perché ha un modem, la risposta può essere che non serve dimostrare né che fosse capace di farlo, né che lo abbia mai fatto davvero.

Basta il pericolo “astratto”. Potete essere puniti, quindi, per un crimine immaginario.

La logica è quella dell’art. 528 c.p., “pubblicazioni e spettacoli osceni”, insieme all’art. 529 c.p., che definisce osceno ciò che “secondo il comune sentimento, offende il pudore”. È la stessa famiglia mentale della norma sulle edicole, la legge 17 luglio 1975, n. 355: il problema non è il danno concreto, ma l’esposizione possibile, la contaminazione immaginata. Il pericolo “astratto”, insomma.

Il rischio che materiale pornografico venga condiviso non deve essere reale, concreto, misurabile, tecnicamente possibile. Deve solo poter essere evocato. “Astratto”.

Non nella realtà tecnica. Nella realtà processuale. Che è un posto molto più creativo.


Un’altra caratteristica fascista dei processi italiani è la superiorità gerarchica dello Stato.

Avete voglia di scrivere nell’articolo 111 della Costituzione che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Se poi dimenticate di dire che i periti della difesa valgono quanto quelli dell’accusa — che spesso sono la Polizia Postale, i RIS, o comunque apparati dello Stato — la parità rimane decorativa. Bella da stampare sui manuali. Meno utile in aula.

Perché nella pratica la polizia può scrivere su un foglio che l’imputato è colpevole “senza ombra di dubbio”, e a quel punto voi, periti della difesa, potete anche presentarvi con formule, manuali, prove tecniche e santi in processione. Se lo dice la polizia, pesa di più. Amen.

Certo, esiste il libero convincimento del giudice. Ma quando il libero convincimento diventa “mi convince di più lo Stato perché è lo Stato”, allora non siamo più nel processo accusatorio. Siamo nel processo gerarchico.

Aneddoti: uno perso e uno vinto.

Quello perso. Un giorno mi portano un floppy di un anarchico. “C’è la A di anarchia sull’etichetta”, mi dicono. Poi me lo mostrano: sopra c’è una A scritta a mano. Secondo l’accusa, il floppy era stato “cifrato” o “reso illeggibile” anche ai software di recupero più sofisticati.

Ovviamente non esisteva il concetto sano di “teniamo l’originale e lavoriamo su una copia forense”. No. Esisteva il concetto: “ecco la prova”.

Guardo il floppy e noto che, dopo quella A, c’è qualcos’altro di illeggibile. Mi viene un sospetto. Dopo alcune ricerche mi presento con un Amiga sotto il braccio. Leggo il dischetto. Erano giochi.

Niente disco cifrato dai malvagi anarchici della solita pista anarchica. Niente sabotaggio informatico. Niente messaggi segreti per abbattere l’ordine costituito. Solo un floppy Amiga.

Risposta? “La polizia dice che è criptato o illeggibile. Lei chi è, la NASA?”. Il giudice concorda.

Quello vinto. C’era un hard disk sequestrato che la polizia definiva, anche lì, “cifrato”. Quindi sospetto. In realtà ci girava sopra una BBS basata su OS/2, con filesystem HPFS, e dentro c’erano dati che scagionavano l’accusato.

Mi arriva però un hard disk che sembrava masticato dal Gundam personale di Marilyn Manson: danneggiato meccanicamente, bruciacchiato, morto.

Solo che la mia piccola azienda era centro associato Kroll Ontrack. Mando il disco a loro e chiedo un preventivo. Per chi non lo ricorda: Kroll Ontrack era uno dei giganti mondiali del recupero dati. All’epoca, con una cifra ragionevole, ti mandavano la lista dei file recuperabili. Poi sceglievi cosa recuperare e pagavi.

Quando porto la loro offerta, dimostrando che il disco non era affatto “cifrato” ma semplicemente danneggiato e recuperabile, l’accusa prova a dire che non era credibile. L’avvocato risponde che Kroll Ontrack non era mio cugino col saldatore, ma Kroll Ontrack.

A quel punto succede qualcosa di processuale che non ho mai capito fino in fondo: un’eccezione, un trucco, una via d’uscita. Di fatto il processo cade. Ma non perché qualcuno ammetta: “la polizia ha scritto una sciocchezza”. Giammai. Meglio un trucco giuridico che mettere a verbale una verità tecnica imbarazzante.

Morale: in teoria accusa e difesa sono sullo stesso piano. In pratica i periti dell’accusa, specialmente quando portano una divisa o parlano a nome dello Stato, sono superiorissimi.

Voi avete la NASA in casa per competere con un ex carabiniere che ora fa il detective ma aiuta anche gli ex ?

O almeno un vecchio Amiga?


Qui arriva il capolavoro fascista: il libero convincimento del giudice.

In teoria non sarebbe una cosa fascista. Anzi: nasce per superare il sistema delle prove legali, dove certe prove valevano automaticamente più di altre. Il giudice non deve fare il ragioniere delle prove, sommando punti come al supermercato. Deve valutare.

Benissimo.

Il problema è che in Italia il libero convincimento diventa spesso una specie di indulgenza plenaria dell’arbitrio. L’articolo 192 del codice di procedura penale dice che il giudice valuta la prova, ma deve dare conto in motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L’articolo 546 c.p.p. aggiunge che la sentenza deve spiegare quali prove sono state poste a base della decisione e perché le prove contrarie non sono state ritenute attendibili.

Quindi il libero convincimento non significa: “credo alla polizia perché è la polizia”. Non significa: “ignoro il tecnico perché parla difficile”. Non significa: “questa perizia mi disturba la narrazione, quindi la butto nel cestino metafisico”.

Significa: posso valutare liberamente, ma devo mostrare il percorso razionale della valutazione.

Il guaio è che, quando il giudice non capisce la tecnica, quel percorso razionale viene sostituito da un’impressione. E l’impressione, vestita con la toga, diventa motivazione. Così il libero convincimento smette di essere libertà dal formalismo e diventa libertà dalla realtà.

Ed è qui che diventa fascista: non perché lo sia nel codice, ma perché riproduce una gerarchia. In alto lo Stato che “si convince”. Sotto il cittadino che deve sperare che la realtà tecnica venga presa sul serio.

Se la prova scientifica dice una cosa e il giudice “si convince” del contrario senza spiegare tecnicamente perché, non siamo davanti alla libertà del giudizio. Siamo davanti all’arbitrio con motivazione.

Non è una legge fascista in sé. Diventa fascista quando il giudice deve spiegare il proprio ragionamento, ma non ha le competenze per ragionare davvero su quella materia.

Nel caso del dischetto Amiga, per esempio, non c’era modo normale di leggerlo da PC. Non perché fosse cifrato, non perché fosse sabotato, non perché l’anarchico avesse nascosto i piani della rivoluzione dentro Turrican II. Semplicemente, era un floppy Amiga.

Il supporto fisico era lo stesso, ma il formato no: un floppy PC da 720 KB usava 9 settori per traccia; l’Amiga ne usava 11, arrivando a 880 KB. Il controller floppy standard del PC non era in grado di interpretare quel formato. Inoltre molti drive PC non esponevano correttamente segnali che l’Amiga si aspettava, come il READY. Risultato: da PC quel disco sembrava illeggibile. Da Amiga era banalmente leggibile.

Ma se il giudice non capisce questa differenza, cosa “motiva”? Motiva la propria impressione. E l’impressione diventa “libero convincimento”.

Così un limite tecnico del PC diventa una condotta sospetta dell’imputato. Il filesystem diventa dolo. L’incompatibilità hardware diventa cifratura. E il libero convincimento, invece di essere ragionamento motivato, diventa ignoranza con valore legale.


Mi fermo qui, perché ci sarebbe troppo altro da dire.

Ma il punto è questo: finché continuerete a tenere questi rottami di mentalità fascista dentro la giustizia italiana, quello che otterrete sarà una giustizia con tratti fascisti. Sciatta, retorica, inconcludente, cialtrona, autoritaria. Capace di recitare garanzie costituzionali e poi, nella pratica, inginocchiarsi davanti alla parola dello Stato.

Per riformarla, bisogna prima separare due problemi che la politica mescola apposta.

Un conto è risolvere i problemi della giustizia: qualità tecnica delle indagini, valore reale delle perizie, catena di custodia, competenza scientifica, formazione dei giudici, parità effettiva tra accusa e difesa.

Un altro conto è risolvere i problemi che la politica ha con la giustizia: rapporti di forza, carriere, CSM, procure, responsabilità disciplinare, controllo reciproco tra poteri.

Sono due piani diversi. Se li confondete, non riformate niente: spostate potere da una stanza all’altra e lo chiamate riforma.

Prima si ricostruisce una giustizia tecnicamente seria. Poi, guardando quella giustizia nuova, si decide quale rapporto debba avere con la politica e quali pesi e contrappesi servano davvero.

Fare il contrario significa usare i disastri tecnici dei processi come pretesto per regolare i conti tra politica e magistratura.

Che, guarda caso, è esattamente quello che succede sempre.

Uriel Fanelli

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