Lei è Giorgia Meloni.
Sto leggendo spropositi assurdi sul fatto che la Meloni avrebbe registrato, o «brevettato», o addirittura «comprato i diritti d'autore» sulla sua voce, che dice «Io sono Giorgia Meloni».
In realtà ha fatto una cosa molto diversa, e molto meno estrema, anche se potenzialmente efficace in parecchi casi. La ragazza, cioè, è ben consigliata. Non mi aspetto diversamente. I giornalisti, invece, un po' meno.
Il 5 ottobre 2026 Meloni ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione come marchio sonoro di un audio di circa quattro secondi in cui dice «Io sono Giorgia Meloni». La domanda risulta ancora in esame. È collegata a determinate classi di beni e servizi, tra cui contenuti multimediali e attività o manifestazioni politiche.
Ma supponiamo che la cosa vada a buon fine e che quel segno venga effettivamente registrato come marchio sonoro.
Cosa significa? È un suo brevetto? È una sua opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore?
No. È «soltanto» — e metto soltanto tra virgolette — un marchio sonoro.
Che cos'è un marchio sonoro? Avete presente, nella pubblicità dei computer, quando compare Intel e immediatamente si sente la musichetta «tu-ta, tudaaaa»? Ecco: quello è il concetto. Un segno distintivo sonoro, invece che grafico. L'equivalente, sul piano della funzione distintiva, di un logo.
Quindi non è un brevetto e non è un copyright. È un marchio. Sonoro, ma pur sempre un marchio.
Che vantaggi le dà?
Supponiamo per un attimo che qualcuno faccia un deepfake della Meloni che dice, per esempio, «Adoro il sesso anale con i cavalli». È chiaramente un fake e, se viene presentato come autentico, può porre una serie di problemi completamente indipendenti dal marchio: tutela dell'identità personale, reputazione, diffamazione, uso illecito dell'immagine o della voce e così via. Su questi terreni la Meloni potrebbe già agire, marchio o non marchio.
Nota: l'esempio del sesso con i cavalli richiama la falsa leggenda, diffusasi dopo la morte di Caterina la Grande, secondo cui la zarina sarebbe morta durante un rapporto sessuale con un cavallo. In realtà morì dopo un ictus.
Il problema è che stabilire responsabilità, identificare l'autore e arrivare eventualmente davanti a un giudice richiede tempo. Nel frattempo il contenuto può continuare a circolare e, magari, a produrre traffico o denaro.
Il marchio sonoro può aggiungere un'altra arma, ma attenzione: non significa che qualunque registrazione che «suoni come Giorgia Meloni» diventi automaticamente una contraffazione del marchio.
Il marchio protegge quel particolare segno sonoro — e segni identici o sufficientemente simili nei casi previsti dal diritto dei marchi — quando vengono utilizzati nel commercio in relazione ai beni o servizi per i quali il marchio è protetto, per esempio in maniera tale da creare confusione sull'origine, sull'approvazione o sul collegamento del contenuto.
Se quindi qualcuno utilizza proprio quel sample, o un segno sonoro sufficientemente simile, all'interno di un contenuto commerciale, pubblicitario o promozionale per far credere che Meloni sostenga, produca o approvi qualcosa, il titolare del marchio dispone di un titolo giuridico ulteriore con cui contestarne l'uso.
Ed è qui che la faccenda diventa praticamente interessante.
Si può inviare alla piattaforma una segnalazione o una diffida per violazione di un marchio, utilizzando procedure di notice and takedown che molte grandi piattaforme hanno già predisposto per la proprietà intellettuale. Non significa che una semplice letterina di cease and desist obblighi automaticamente YouTube, Facebook o TikTok a cancellare qualsiasi deepfake della Meloni. Significa però che, quando ricorrono effettivamente gli estremi della violazione del marchio, esiste un diritto di proprietà industriale preciso da far valere, oltre alle eventuali azioni per diffamazione, falsa attribuzione, tutela dell'identità personale e compagnia cantante.
È una differenza importante.
Meloni non ha registrato «la propria voce» nel senso di rendere illegale qualsiasi sintetizzatore che produca una waveform riconoscibile come la sua.
Ha registrato un particolare segno sonoro come marchio.
Che è molto meno fantascientifico di quanto raccontano certi titoli, ma può essere comunque parecchio utile quando qualcuno tenta di usare quella voce per vendere qualcosa, promuovere qualcosa o far credere al pubblico che esista un'approvazione che in realtà non esiste.
In definitiva, quindi, la Meloni non dipende più soltanto dalla disponibilità della piattaforma a riconoscere autonomamente un deepfake come illecito, né deve necessariamente aspettare che alla fine di un procedimento arrivi un giudice a ordinarne la rimozione.
Se quel contenuto integra anche una violazione del marchio, può inviare alla piattaforma una segnalazione formale indicando un illecito molto più precisamente tipizzato: l'uso non autorizzato di un marchio registrato. Non è vero che una semplice email abbia, da sola, la stessa forza di un ordine giudiziario e obblighi automaticamente la piattaforma alla cancellazione. Ma, una volta ricevuta una segnalazione sufficientemente precisa, la piattaforma non può semplicemente fingere di non sapere nulla: entra in gioco il normale meccanismo di notice and action e, se il contenuto è effettivamente illecito, continuare a ospitarlo senza intervenire può avere conseguenze anche sul regime di responsabilità della piattaforma.
E infatti le grandi piattaforme hanno già procedure specifiche proprio per le violazioni di marchi, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale.
Il marchio aggiunge poi un altro possibile fronte nei confronti di chi realizza e soprattutto utilizza il contenuto. Anche qui bisogna stare attenti: il semplice fatto di produrre privatamente sul proprio computer un clip con una voce sintetica non costituisce automaticamente contraffazione di marchio.
Il diritto dei marchi entra davvero in gioco quando quel segno viene usato «in the course of trade», cioè nell'ambito di un'attività economica o commerciale: per esempio pubblicando il contenuto allo scopo di monetizzarlo, utilizzandolo per pubblicizzare qualcosa, vendere un servizio, attirare clienti o far credere che un prodotto o un'attività abbiano l'approvazione della persona cui il marchio appartiene.
In quel caso non c'è più soltanto il problema del deepfake, della falsa attribuzione o dell'eventuale diffamazione. Può esserci anche una vera e propria violazione di un diritto di proprietà industriale.
Che, dal punto di vista di chi deve far sparire RAPIDAMENTE il contenuto, è un'aggiunta tutt'altro che inutile.
Quella registrazione, quindi, NON impedisce, vieta o rende illecito produrre deepfake della premier che dice o fa cose, almeno non più di quanto non lo sia già per altre ragioni. E nell'Unione Europea esistono già diversi strumenti giuridici applicabili ai deepfake illeciti.
Il vantaggio del marchio è un altro: può velocizzare parecchio le procedure necessarie per ottenere la rimozione del contenuto dalle piattaforme che lo ospitano.
Se il contenuto integra anche una violazione del marchio, infatti, Meloni può inviare a YouTube, Facebook o chicchessia una segnalazione molto precisa: non soltanto «questo video è falso e mi danneggia», ma «questo contenuto utilizza illecitamente un mio marchio registrato».
Nel sistema europeo del Digital Services Act una segnalazione sufficientemente precisa può mettere la piattaforma nella condizione di avere conoscenza effettiva dell'illiceità del contenuto. A quel punto la piattaforma deve valutarla tempestivamente e, se la violazione è effettivamente riconoscibile, rimuovere il contenuto o disabilitarne l'accesso se vuole continuare a beneficiare del regime di limitazione della propria responsabilità.
Non è quindi una bacchetta magica e una semplice email non equivale all'ordine di un giudice. Ma trasforma il problema in qualcosa che le piattaforme conoscono molto bene e per il quale hanno già procedure specifiche di notice and action: violazioni di marchi, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale.
In altre parole, il marchio non rende illegale il deepfake in quanto deepfake. Rende però molto più semplice qualificare giuridicamente alcuni suoi utilizzi, soprattutto quando il segno viene utilizzato nel commercio, per monetizzare, pubblicizzare qualcosa o creare l'impressione di un'approvazione commerciale inesistente.
Non rende ancora piu' vietato cio' che e' gia' vietato, ma rende molto piu' rapida la procedura di riconoscimento legale e di rimozione.
Addirittura, sarebbe perfettamente possibile inviare preventivamente alle principali piattaforme una comunicazione formale nella quale si chiarisce che l'uso di quel marchio sonoro non è autorizzato, salvo nei casi espressamente consentiti dal titolare.
Questo non obbligherebbe però YouTube, Facebook o TikTok a controllare preventivamente ogni singolo contenuto caricato dagli utenti: il diritto europeo esclude, in linea generale, un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti da parte delle piattaforme.
Nulla vieta, però, che una piattaforma decida volontariamente di predisporre strumenti tecnici per individuare quel particolare segno. E qui avere depositato presso l'EUIPO un file audio preciso diventa tecnicamente interessante: esiste un campione ben definito sul quale costruire sistemi di audio fingerprinting o altri strumenti di matching automatico.
Non significherebbe riconoscere genericamente «la voce di Giorgia Meloni», cosa molto più complessa e molto più invasiva. Significherebbe cercare quel particolare segno sonoro, o eventualmente sue trasformazioni sufficientemente riconoscibili, esattamente come già si fa in molti sistemi automatici di individuazione di contenuti protetti.
Quindi la registrazione potrebbe anche rendere più semplice concordare con le piattaforme una forma di enforcement preventivo o semi-automatico. Ma sarebbe una scelta tecnica e organizzativa della piattaforma, eventualmente inserita in accordi specifici con il titolare del marchio, non un obbligo generale imposto dalla semplice esistenza del marchio.
Così, giusto per precisare.
Uriel Fanelli
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